Farmacia dei servizi in Lombardia, con la delibera di agosto un salto di qualità

Le linee guida approvate con la DGR XII/848 uniformano le disposizioni sul territorio regionale e incentivano l’attivazione dei servizi tramite lo snellimento delle procedure. Per l’avvocato Silvia Cosmo dello studio legale HWP, è ancora tutto in fase di avvio, ma la delibera rappresenta un concreto passo verso il nuovo ruolo della farmacia come presidio della rete sociosanitaria di Rossella Gemma

Il 2023 ha visto un salto di qualità per quanto riguarda la “farmacia dei servizi” in Lombardia, grazie alle linee guida approvate nel mese di agosto dalla Regione che delineano una prima disciplina specifica in materia. «La deliberazione regionale (DGR n. XII/848), infatti, ne ha riorganizzato le basi, uniformando sul territorio le disposizioni in materia, in linea con il nuovo modello di farmacia quale presidio sanitario di prossimità», sottolinea Silvia Cosmo, avvocato dello studio legale HWP Franco Lombardo Cosmo.

 

Semplificazione delle procedure

 

«La DGR contiene delle prescrizioni volte alla materiale attivazione dei servizi – spiega Cosmo – secondo un criterio di generale snellimento delle procedure per la realizzazione della farmacia come pilastro della rete di assistenza sanitaria sul territorio. La semplificazione di maggior evidenza riguarda, per esempio, l’avvio dell’attività senza preventiva autorizzazione ma con presa d’atto dell’adesione ai servizi; oppure, riguardo ai locali separati della farmacia in cui è possibile erogare i servizi, la decisione che il controllo sia riferito non tanto agli “aspetti strutturali dei locali”, ma alle sole “modalità di gestione dei prodotti e di erogazione dei servizi”. L’attenzione è cioè rivolta all’attività sanitaria da svolgere e non più al luogo in cui essa deve essere espletata».

Viene anche espressamente “rammentato” che non trova applicazione il regolamento locale di igiene.

 

La responsabilità del farmacista

 

«La semplificazione delle procedure di controllo e di vigilanza – precisa l’avvocato – può spiegarsi alla luce della volontà regionale di rimarcare il ruolo di primaria importanza delle farmacie lombarde quali capillari presidi della rete sociosanitaria, secondo la via già tracciata dalla legge regionale n. 33/2009 e delle sue successive modificazioni».

Va sottolineato, tuttavia, che questo snellimento delle procedure non sgrava il farmacista dalle conseguenze di eventuali “eventi avversi che possono verificarsi nell’erogazione del servizio”, e di cui resta responsabile in autonomia se questi eventi sono “a lui riferibili”.

«In altre parole, se un referto è errato per la maldestra utilizzazione dello strumento – precisa Cosmo – l’errore sarà imputabile al farmacista, mentre così non sarà se il malfunzionamento dipende da un difetto di fabbricazione. Il farmacista, quindi, deve considerare che al centro dell’attività di erogazione dei servizi in questione c’è la salute del paziente, che richiede professionalità, attenzione e competenza». Aggiunge ancora l’avvocato: «La diligenza e l’aggiornamento nello svolgimento dei servizi rappresenta anche un evidente modo di valorizzare la professione del farmacista e dei suoi collaboratori».

 

Farmacie in rete con qualche vantaggio

 

Per Cosmo «è positivo che la DGR richiami espressamente il “contratto di rete” e la sua disciplina, perché l’offerta dei servizi implica un impegno di risorse economiche ingente (se pensiamo alla telemedicina o al deblistering) e la possibilità di condividerne il costo, oppure gli operatori sanitari impiegati, non può che avere in prospettiva importanti vantaggi economici per i retisti».

«Tutto questo e altro ancora – conclude Silvia Cosmo – è in fase di avvio e solo nel medio periodo si potrà valutarne lo sviluppo; oggi si può però dire che la DGR rappresenta un concreto passo per la realizzazione dei servizi in farmacia, che con la sua capillarità potrà finalmente realizzare la presa in carico dei pazienti fragili e in generale ridurre il gap fra curante e paziente».

Subscribe
Notificami